AGI - Sono legittime le multe elevate dalla polizia locale con autovelox noleggiati da aziende private che incassano una percentuale sui proventi delle sazioni elevate agli automobilisti.
Una sentenza della Corte di Cassazione - seconda sezione civile - pubblicata stamane ha respinto il ricorso di una donna multata in Sardegna, in particolare ad Arborea (Oristano), per eccesso di velocità nel giugno 2008. La violazione era stata rilevato da un apparecchio (Traffiphot IIISR-PhotR&V) omologato nel 2004 dal ministero dei Trasporti. Nel 2013 il giudice di pace di Terralba le aveva dato ragione e il verbale della polizia municipale era stato annullato.
Il comune di Arborea, rappresentato dall'avvocata Giovanna Maria Urru (foro di Oristano) si era, quindi, rivolto al tribunale di Oristano che aveva dichiarato regolare l'accertamento della violazione con autovelox, gestito da una società convenzionata con l'amministrazione ma nella disponibilità della polizia municipale.
Davanti alla Cassazione, l'automobilista, rappresentata dall'avvocata Rossella Oppo del foro di Oristano, aveva contestato, fra l'altro, la legittimità dell'accertamento con apparecchiature affidate a una società esterna che riceveva una percentuale (in questo caso il 29,10%) su ogni infrazione rilevata e non sotto il controllo diretto della polizia municipale. La presenza dell'impianto era segnalata sulla strada Arborea-Oristano, ma la ricorrente aveva messo in dubbio l'idoneità e l'adeguatezza della segnaletica.
"La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative", si legge nella sentenza "non è rilevante, dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla polizia municipale, né sussiste alcun profilo d'invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche".
Inoltre, come precisato dalla sentenza del tribunale di Oristano, "il contratto d'installazione delle apparecchiature prevedeva che i dati raccolti[...] confluissero in un server al fine di essere validati dal personale della polizia locale, che poteva, quindi, accedere a detti dati, nella diretta e piena disponibilità degli organi accertatori cui erano demandati l'esame, la verifica e l'elaborazione dei dati immesi nel database ai fini della contestazione delle sanzioni amministrative".
In sostanza, sarebbe stata illegittima "la sola totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata", ma in questo caso la verifica risulta essere stata eseguita dai pubblici ufficiali.
Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal comune di Arborea, pari a mille euro, di cui 200 per esborsi, oltre alle psese forfettaria pari al 15% e agli accessori di legge.