AGI Dovrà essere reintegrata in servizio una dottoressa no vax, dirigente medico del pronto soccorso all'ospedale di Tempio Pausania, in Sardegna, e madre di quattro bambini piccoli che la Asl 2 di Olbia aveva sospeso dal servizio lo scorso 26 aprile.
L'azienda sanitaria dovrà anche corrisponderle stipendi e contributi arretrati. L'ha deciso la giudice Eleonora Carsana della sezione civile del tribunale di Tempio Pausania, cui la dottoressa L.B., rappresentata dall'avvocata del foro di Sassari Liliana Pintus, aveva presentato ricorso urgente il 26 maggio scorso, nell'impossibilità di mandare avanti la famiglia, dato che il marito è dipendente di una società in stato di crisi.
Quello di L.B. non è il primo caso di reintegro di un medico no vax sospeso in Sardegna. A Sassari a giugno il giudice del lavoro aveva dato ragione a un dottore no vax, a condizione che si sottoponesse a proprie spese al test molecolare ogni 72 ore oppure, ogni 48, all'antigenico in laboratorio o antigenico rapido. In quella pronuncia si sottolineava come il mero fatto che un lavoratore si fosse sottoposto al vaccino non garantisse né abbattesse il rischio di contrarre il virus e di infettare altri sul luogo di lavoro.
Ma il caso della dottoressa del pronto soccorso reintegrata a Tempio Pausania è singolare: la dirigente è stata sospesa a meno di 90 giorni dalla guarigione, mentre aveva 12 mesi di tempo per vaccinarsi, dunque quel provvedimento è illegittimo. Peraltro, la dottoressa si era anche impegnata a sottoposti a tampone ogni tre giorni.
L'emergenza al Pronto soccorso
Nelle motivazioni la giudice tiene conto anche della grave carenza di organico all'ospedale di Tempio Pausania, non solo della difficile situazione familiare della ricorrente, di fatto senza mezzi di sostentamento, visto che ai sanitari non spetta il cosiddetto 'assegno alimentare' in caso di sospensione dal lavoro, a differenza degli altri dipendenti pubblici.
Nell'ordinanza la giudice, nel dare ragione alla ricorrente contro la Asl e anche contro l'Ordine dei medici della provincia di Sassari, non argomenta con la presunta incostituzionalità dell'obbligo vaccinale, come in altre pronunce analoghe di tribunali della penisola che hanno dato ragione a sanitari no vax. "È un'argomentazione innovativa", sottolinea l'avvocata Pintus, interpellata dall'AGI. "In sostanza, si afferma che per il personale sanitario il vaccino, dal momento della guarigione dal Covid, non è obbligatorio entro tre mesi ma entro 12 mesi".
Il contagio
Contagiata dal Covid il 22 gennaio scorso, la medica si era negativizzata il 1 febbraio successivo e, secondo le disposizioni ministeriali, si sarebbe dovuta vaccinare entro 3 mesi dal momento in cui era risultata positiva, per evitare di essere sospesa dal lavoro e dalla retribuzione.
La ricorrente, madre di quattro bimbi fra i 5 e gli 11 anni, si era poi sottoposta a visita di idoneità il 9 febbraio scorso ed era rientrata a lavoro. Il 15 aprile aveva chiesto invano di beneficiare di ferie e permessi arretrati: aveva da smaltire 70 giorni di ferie e circa 200 ore di permessi accumulati nei pesantissimi mesi dell'emergenza pandemica al pronto soccorso.
"Durante quel periodo la mia cliente non si è risparmiata", riferisce la sua avvocata. "Era arrivata a lavorare 13 notti al mese. Quando è stata sospesa, l'operatività del pronto soccorso ne ha risentito e alcuni colleghi sono stati chiamati a sostituirla con ordini di servizio".
Nell'ordinanza la giudice di Tempio Pausania fa riferimento all'emergenza nel pronto soccorso dell'ospedale: solo 4 medici operativi, dei quali uno esonerato dai turni ordinari e dal presidio in reparto in assenza di un altro dirigente medico e un altro in prepensionamento da questo mese. Una carenza d'organico da cui - secondo la giudice - deriva "un grave nocumento per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti della collettivita'".
In conclusione, la dottoressa sospesa (fino al 31 dicembre 2022) va reintegrata in quanto - argomenta la giudice - ha tempo fino a 12 mesi dalla guarigione, cioè fino al 1 febbraio 2023 per vaccinarsi, dunque la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è illegittima.