AGI - Obbligo di mascherine FFP2 per accedere a mezzi di trasporto - aerei, navi, treni, bus - e per assistere a spettacoli - teatro, cinema, concerti - ed eventi sportivi che si svolgono al chiuso. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza sugli obblighi inerenti l'uso di mascherine e valida dal 1 maggio fino al 15 giugno prossimo.
L'ordinanza stabilisce che hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Non hanno l'obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Il testo dell'ordinanza
"È fatto obbligo - si legge - di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- Mezzi di trasporto
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti".
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- Spettacoli ed eeventi sportivi
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- RSA e ospedali
- Lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017".
Le raccomandazioni
Nell'ordinanza si legge che "è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.