AGI - La Regione Lombardia nella gestione della pandemia "non aveva un preciso dovere di intervento" e, anche per questo, non può essere paragonata al Ministero della Salute che fu costretto a versare risarcimenti milionari ai pazienti emofiliaci infettati a causa di trasfusioni di plasma ed emoderivati infetti negli anni Ottanta e Novanta.
È uno dei passaggi della comparsa depositata dall'amministrazione guidata da Attilio Fontana nell'udienza, rinviata al marzo del 2022, davanti al Tribunale civile di Roma chiamato a esprimersi sulla causa promossa da centinaia di parenti di morti di Covid contro lo Stato e la Regione. Il paragone, proposto nell'atto di citazione dai legali dei familiari, viene ritenuto non pertinente "per tre ragioni".
"Non è stata individuata nessuna norma violata"
"Nella vicenda degli emoderivati l'onere di vigilanza veniva posto chiaramente e linearmente in capo al Ministero. Diversamente, nell’odierno procedimento, si tenta di fondare la responsabilità risarcitoria in assenza dell’individuazione di una norma violata o di un preciso dovere di intervento vincolato in capo alla Regione" è la premessa del ragionamento.
"In secondo luogo, si precisa che l’orientamento prevalente della giurisprudenza, in tema di responsabilità da sangue infetto, ha riconosciuto l’onere risarcitorio esclusivamente per le trasfusioni verificatesi dopo la scoperta dei singoli agenti patogeni dell’epatite B e C, solo per quei contagi avvenuti successivamente alla data in cui erano state raggiunte le conoscenze scientifiche necessarie per diagnosticare la presenza nel sangue delle infezioni, e quindi evitare il contagio".
"Non si può muovere nessun rimprovero alla Regione"
Invece secondo questa lettura "tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche al tempo cui si fa riferimento, alcun giudizio di rimproverabilità può muoversi in capo alla Regione, posto che nel momento in cui quest’ultima ha operato erano assenti le conoscenze scientifiche necessarie ad orientare in maniera ottimale le scelte politiche in materia di cura e prevenzione".
"Infine, e fondamentalmente, diversa è la portata del nesso di causalità a sostegno delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni per emotrasfusioni: in quei casi, eliminato idealmente l’evento trasfusione – e in assenza di altri fattori idonei a causare la malattia – era verosimilmente ipotizzabile che l’evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza dell’omissione contestata".