AGI - Una pronuncia di stato di abbandono di un minore, e dunque della sua adottabilità, “non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro”.
Lo ha stabilito la Cassazione, a sezioni unite, accogliendo il ricorso di una donna originaria della Moldavia che si opponeva all’adottabilità della figlioletta nata dal matrimonio con un uomo che la sottoponeva a continui maltrattamenti e vessazioni.
Nei giudizi di merito, i magistrati della Capitale si erano pronunciati a favore dello stato di abbandono della piccola, per la quale avevano disposto il collocamento in una casa famiglia: il caso era poi giunto davanti alle sezioni unite civili della Suprema Corte in relazione al regolamento di giurisdizione sollevato dai due genitori della bambina, secondo i quali il giudice italiano non era quello competente in materia.
La Cassazione ha confermato che la decisione sulla causa spetta ai magistrati italiani e ha accolto il ricorso della mamma, sottolineando che la sentenza della Corte d'appello era fondata “in buona parte sulla 'dipendenza' e sulla 'sudditanza'” che la donna “avrebbe rivelato nei confronti del marito”, il quale l'ha sottoposta a “violenze e vessazioni continue nel corso della vita coniugale tanto da essere stato condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, anche in danno dei figli di lei, chiamati ripetutamente 'bastardi', e per lesioni aggravate in danno della donna”.
Quest’ultima aveva anche riportato, in un’occasione, un “trauma facciale e la deviazione del setto nasale”, ma aveva “ritirato la denuncia sporta nei confronti del marito, nell’evidente timore di ulteriori ritorsioni”.
I giudici del ‘Palazzaccio’, dunque, hanno ribadito che l'adozione del minore costituisce una “misura eccezionale” a cui è possibile ricorrere “solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio”: nella vicenda processuale in esame, non vi è “menzione alcuna di comportamenti della madre, in ipotesi, pregiudizievoli per la piccola”, si legge nella sentenza, in cui si rileva che “il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali”.
E, richiamando principi contenuti nella Carta di Nizza, nella Convenzione di Istanbul e in pronunce della Corte di Strasburgo, la Cassazione ha sancito che una sentenza di “stato di abbandono di un minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro”.