AGI - "La Regione Lazio apre la caccia al cinghiale in aree finora vietate, cioè nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali". Lo sottolinea l'Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali, in riferimento all'entrata in vigore della legge regionale 14 del 11 agosto 2021, annunciando che presenterà istanza al presidente del Consiglio Draghi e al ministro della Transizione ecologica Cingolani "affinché il Governo promuova la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta per la violazione delle disposizioni previste dalla legge nazionale".
L'Oipa spiega che la nuova normativa regionale del Lazio "istituisce zone per l’addestramento dei cani da caccia al cinghiale, stabilisce che caccia agli ungulati potrà essere svolta tutto l’anno e che i “piani di contenimento” potranno essere attuati dalle guardie dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che potranno avvalersi anche dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di salvaguardia, delle guardie forestali e comunali muniti di licenza per l’esercizio venatorio".
"Le modifiche previste all’articolo 72 del collegato sono palesemente in contrasto con la normativa nazionale in materia - ha spiegato Alessandro Piacenza, consigliere giuridico dell’Oipa - sono diverse le previsioni a nostro avviso impugnabili dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale.
In sintesi: non si può cacciare gli ungulati tutto l’anno ma solo in un periodo temporale determinato e deve essere chiesto anche un parere preventivo all’Ispra. Inoltre, bisogna sempre rispettare il silenzio venatorio, anche per permettere ai non cacciatori di poter frequentare boschi e campagne".
"La legge nazionale all’articolo 18 prevede poi che qualsiasi attività venatoria, anche quella di selezione, possa essere svolta solo un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e non due come disposto dalla Regione Lazio - ha aggiunto Piacenza - inoltre, la caccia tutto l’anno, oltre alla potenziale pericolosità per gli escursionisti, è in contrasto a nostro avviso con l’articolo 1 comma 2 della legge n. 157/1992, il quale prevede che 'l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole'. E questo potrebbe invece accadere in caso di caccia tutto l’anno".