AGI - Nessuna sospensione delle misure anti-Covid contenute nel Dpcm del 3 novembre e del 24 ottobre scorsi riguardanti limitazioni per bar e ristoranti. Con due decreti depositati oggi, il presidente della prima sezione del Tar del Lazio ha rigettato le istanze cautelari monocratiche avanzate da alcune attività commerciali, pur accogliendo la richiesta di termini abbreviati per discutere l'istanza in sede collegiale, cosa che avverrà nella camera di consiglio del 18 novembre.
Il secondo decreto presidenziale riguarda invece il rigetto delle istanze cautelari di sospensiva contenute nel ricorso presentato dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, sulle misure contenute nel Dpcm sullo stop a mostre e all'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura "anche limitatamente ai musei della Regione Lazio tra i quali i musei del Comune di Sutri": la trattazione collegiale è prevista per il 2 dicembre. In entrambi i casi, il Tar ha ritenuto che, "non sussistono le condizioni" per disporre l'accoglimento della richiesta cautelare monocratica.
Rigettata la richiesta della Calabria
Il presidente Antonino Savio Amodio, inoltre, non ha accolto la richiesta di sospensione, presentata dalla Regione Calabria, del dpcm del 3 novembre con cui il governo ha dichiarato la Calabria "zona rossa". Il Tar Lazio ha evidenziato che "non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento della richiesta cautelare monocratica, ma che ricorrono i motivi d'urgenza per disporre l'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a", fissando al 18 novembre la camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso della Regione Calabria. Il ricorso per l'annullamento del dpcm del 3 novembre era stato annunciato dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì all'indomani della decisione del governo di istituire la "zona rossa".
La controversia in Puglia
In Puglia due Tar della stessa regione decidono in modo opposto, nella stessa giornata e sulla stessa ordinanza: un caso, probabilmente unico nella storia recente del diritto amministrativo. Il Tar Bari ha sospeso l'ordinanza della Regione che il 28 ottobre ha chiuso le scuole (tranne gli asili) fino al 24 novembre, mentre il Tar Lecce (sezione distaccata dello stesso Tribunale) l'ha ritenuta legittima.
Di fronte alle due pronunce opposte si pone un problema di ottemperanza, che la Regione probabilmente supererà in parte con una nuova ordinanza sulla scuola attesa in queste ore, come preannunciato ieri ai dirigenti scolastici dal presidente Michele Emiliano.
Resta, però, il paradosso dei due tribunali che si sono occupati della stessa questione, decidendo in maniera diversa. Paradosso che in realtà è reso possibile dalle peculiarità del Codice del processo amministrativo, nel quale non vale il principio del precedente e anche una stessa sezione puo' dar vita a provvedimenti opposti sullo stesso atto, perche' le decisioni sono direttamente collegate ai singoli ricorsi e non a principi generali.
La Regione Puglia, in tale situazione, non si è costituita in giudizio a Bari ma lo ha fatto soltanto a Lecce, dove avrebbe potuto sollevare la questione di competenza territoriale, considerato che la sezione territoriale non dovrebbe poter decidere su atti che hanno rilevanza per l'intero territorio regionale, di esclusiva competenza del Tar Bari.
Sul fatto che l'ordinanza di quest'ultimo sia pienamente e immediatamente esecutiva, in realtà, ci sono pochi dubbi a meno che la Regione non tenti di impugnarla. In entrambi i casi i ricorsi sono stati presentati da genitori di alunni che frequentano scuole pugliesi, a Bari il ricorso e' stato promosso dagli avvocati del Codacons, a Lecce invece da privati.
Diverse le letture della vicenda date dei giudici. Per Orazio Ciliberti (terza sezione Tar Bari) "l'ordinanza della Regione Puglia, con cui è stata disposta la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, interferisce, in modo non coerente, con l'organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal Dpcm del 3 novembre" e inoltre "in Puglia molte scuole e molti studenti non sono sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza".
Per la giudice leccese Eleonora Di Santo, invece, nell'attuale situazione epidemiologica, il diritto alla salute prevale sul diritto allo studio, "attesa la necessita' di contenere il rischio di diffondersi del virus". Nel primo caso e' stata decisa la sospensione cautelare dell'ordinanza, nel secondo no. A Lecce la vicenda sarà discussa nel merito il 25 novembre, a Bari il 3 dicembre.