AGI - Il Tar della Campania, quinta sezione, ha condiviso per ora le tesi della Regione guidata da Vincenzo De Luca sulla necessità di uno stop temporaneo alla didattica in presenza per limitare i contagi da coronavirus.
Con i decreti numero 1921 e 1922 oggi pubblicati, i giudici amministrativi campani hanno respinto la richiesta di sospendere l'efficacia di un provvedimento contenuta nei due ricorsi contro l'ordinanza regionale 79/2020 con la quale è stato disposto l'obbligo di svolgimento dell'attività didattica a distanza (la Dad, per usare un acronimo molto di moda in tempi di Covid) per scuole e università fino al 31 ottobre prossimo.
Stop lezioni misura anticontagio "idonea"
Per il tribunale amministrativo regionale, tra l'altro, la Regione Campania ha "esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al coronavirus e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente 'indotti' dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo".
Si tratta però di un primo round del confronto tra l'organi di governo territoriale e due distinti gruppi di persone contrarie a queste decisioni mediato dalla magistratura amministrativa.
Secondo round il 17 novembre
Il Tar Campania, infatti, dopo aver emesso il decreto di rigetto della richiesta della sospensione delle misure contenute dall'ordinanza firmata il 15 ottobre scorso rispetto il ricorso presentato dall'avvocato Giorgio Fontana, ha fissato per la trattazione collegiale della materia una camera di consiglio il prossimo 17 novembre.
"La lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori", ha esplicitato intanto nel decreto il presidente della quinta sezione, Maria Abruzzese.
La Regione Campania è assistita dagli avvocati Almerina Bove, Tiziana Monti, e Massimo Consoli anche rispetto un secondo ricorso proposto attraverso gli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, che riguarda non solo l'ordinanza 79 nella parte per le scuole dell'infanzia, ma anche la precedente numero 78. Sempre la quinta sezione del Tar campano, rileva come l'ordinanza 80 abbia revocato quella misura (nidi e asili non sono mai stati chiusi, dato che tra le due ordinanze sono intercorse poche ore, ndr.), dichiarando l'improcedibilità per quanto riguarda quella parte e rimandando alla stessa camera di consiglio per quanto concerne l'ordinanza 78, rigettando però anche in questo caso la richiesta di sospensiva.