AGI - Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, ha scritto una lettera alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, chiedendole di intervenire per fornire "le indicazioni necessarie per quella ripresa dell'attività in presenza che costituisce una assoluta priorità per il Paese: mai come oggi la scuola è stata al centro dell’interesse collettivo". Giannelli indica 10 nodi da sciogliere.
1) Gestione dei lavoratori fragili. Al momento vi è una lacuna normativa che riguarda, da un lato, la gestione dell’assenza di chi non può lavorare né in presenza né a distanza (è il caso dei collaboratori scolastici); dall’altro, la gestione di chi non può lavorare in presenza ma potrebbe farlo a distanza (è il caso del personale tecnico, amministrativo e docente).
2) Smart working del personale ATA. L’entrata in vigore dell’art. 32, comma 4, del DL 104/2020 ha fatto venir meno – per le sole istituzioni scolastiche – il regime emergenziale e derogatorio dello smart working. Sarebbe opportuno chiarire come questa disposizione sia coniugabile con le seguenti eventualità:
a) qualora, tra il personale delle segreterie, vi siano lavoratori fragili – impossibilitati dunque a rendere la propria prestazione in presenza – ma che potrebbero svolgerla in modalità agile;
b) qualora gli uffici vengano posti in quarantena mentre altri plessi continuano a funzionare regolarmente;
c) qualora sia disposta la chiusura per l’intera scuola.
Tale chiarimento permetterebbe di provvedere alle eventuali nomine dei supplenti e ai procedimenti che fanno capo alle segreterie nonché di individuare le modalità operative di cui le scuole potrebbero avvalersi.
3) Lavoro a distanza del personale docente. Ci si chiede come gestire il personale docente fragile che potrebbe lavorare a distanza nelle scuole del primo ciclo (dove non si prevede DDI a meno di chiusure e lockdown) e come attuare la DDI nelle scuole secondarie di secondo grado, posta la perdurante assenza di regolamentazione contrattuale del lavoro a distanza dei docenti pur prevista dall’art. 2, comma 3-ter, del DL 22/2020 e dal Protocollo dello scorso 6 agosto.
4) Tempi ed entità dell’organico Covid. Alcuni USR lo hanno in parte comunicato, mentre altri non lo hanno ancora fatto. Mancano certezza sui dati e celerità nelle nomine, mentre i dirigenti sono chiamati adesso a fornire risposte alle famiglie e agli Enti locali – per i servizi di loro competenza (mensa, trasporti…) – sull’organizzazione adottata che dipende, molto spesso, proprio dalla disponibilità di questo organico.
5) Sostituzioni del personale assente. L’art. 13, comma 14, dell’O.M. 60 pone un generale divieto di sostituzione, fin dal primo giorno, del solo personale docente. Pertanto, per il personale ATA continuano a dispiegare effetto le regole ordinarie che, ad esempio, nel caso dei collaboratori scolastici – da sempre indispensabili per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ma quest’anno addirittura nevralgici – impongono di non procedere a sostituzione nei primi 7 giorni di assenza (art. 1, comma 332, legge 190/2014). L’art. 32, comma 3, del DL 104/2020, invece, dispone che l’organico COVID (sia docenti che ATA) possa essere sostituito sin dal primo giorno di assenza. Stante l’attuale situazione emergenziale, sarebbe quanto mai auspicabile che anche per tutto il personale non COVID potesse applicarsi la medesima disciplina del DL 104/2020 al fine di consentire alle scuole di sostituire prontamente il personale assente. (AGI)
6) Immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per DSGA. Il concorso non si è ancora concluso in molte regioni per cui le immissioni in ruolo annunciate (pari a 1985, a fronte di una disponibilità di posti pari a 3378 unità) non sono avvenute a partire dal 1° settembre. Tale situazione determina gravi disfunzionalità in molte scuole, dato il ruolo strategico svolto dal DSGA nella gestione del restante personale ATA e nella attività negoziale, due profili chiave per la ripartenza in sicurezza.
7) Studenti fragili. Ad oggi non è ancora intervenuta l’ordinanza prevista dall’art. 2, comma 1, lett. d-bis del DL 22/2020 e, pertanto, l’unica via praticabile – per tutelare quegli studenti la cui salute sarebbe posta a rischio dalla frequenza in presenza delle lezioni – sembra essere l’istruzione domiciliare.
8) Utilizzo della mascherina da parte degli alunni. Le indicazioni del CTS ne impongono l’utilizzo dai 6 anni e lo escludono nel segmento 0-6: occorre chiarire cosa fare nel caso di bambini che, pur frequentando la scuola dell’infanzia, abbiano già compiuto 6 anni (quindi sarebbero soggetti all’uso della mascherina) e, per converso, cosa fare nel caso di alunni che, pur frequentando la scuola primaria, non abbiano compiuto 6 anni (e quindi non sarebbero soggetti all’uso della mascherina).
9) Certificato medico per la riammissione a scuola degli studenti dopo sospetto o conferma contagio e, in generale, dopo una malattia. Secondo il Decreto Ministeriale 80/2020, nella scuola dell’infanzia, dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni “la riammissione a Scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica”. Nulla è previsto per gli altri ordini di scuola. È opportuno che le istituzioni scolastiche sappiano per tempo come comportarsi.
10) Pasto domestico. La questione non viene affrontata in nessuno dei documenti elaborati in vista della ripartenza della scuola. Ci si chiede se il pasto domestico risulti compatibile con l’esigenza di garantire la salute e la sicurezza dei bambini e dei lavoratori della scuola e se debbano essere adottate apposite prescrizioni, nel momento in cui lo si consenta. Le chiedo pertanto di voler intervenire affinché siano fornite le indicazioni necessarie per quella ripresa delle lezioni in presenza che costituisce una assoluta priorità per il Paese: mai come oggi la scuola è stata al centro dell’interesse collettivo.