AGI - La sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale sul Jobs act è firmata da 3 donne: la presidente Marta Cartabia, la giudice relatrice Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone. E' la prima volta che questo avviene in un atto della Consulta. La Corte, dallo scorso dicembre, è presieduta da Cartabia, prima donna nella storia a rivestire questo incarico a Palazzo della Consulta, e nel collegio siedono altre due donne, Daria de Pretis e Silvana Sciarra.
Con la sentenza di oggi, i giudici costituzionali hanno 'bocciato' la norma contenuta nel cosiddetto Jobs act che ancorava alla sola anzianità di servizio l'indennità di licenziamento illegittimo per vizi formali: una pronuncia di grande rilievo, con la quale si osserva che "il legislatore pur potendo modulare diversamente le tutele per il licenziamento illegittimo, non può trascurare la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore" e che la disciplina in esame, nell’appiattire "la valutazione del giudice sulla verifica della sola anzianità di servizio", determina "un’indebita omologazione di situazioni che, nell’esperienza concreta, sono profondamente diverse" e si pone dunque in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha ravvisato, inoltre, la violazione del principio di ragionevolezza, che si esprime come esigenza di una tutela adeguata: occorre attribuire "il doveroso rilievo al fatto, in sé sempre traumatico, dell’espulsione del lavoratore", attraverso il riconoscimento del giusto ristoro e la salvaguardia di una efficace funzione dissuasiva della tutela indennitaria.
Il giudice, dunque, nel rispetto delle soglie oggi fissate dal legislatore, determinerà l’indennità tenendo conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, "che rappresenta la base di partenza della valutazione" ma "potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto": potranno quindi venire in rilievo, in tale valutazione, anche la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.