La Regione impone lo stop alle attività nei cantieri e il divieto di praticare sport all'aperto, anche da soli
L'ordinanza della Regione Lombardia mantiene aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i supermercati, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Viene decretato il fermo delle attività nei cantieri edili e il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.
L'ordinanza vieta anche:
- l'assembramento nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5 mila euro; l
- a sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti; la sospensione delle attivita' inerenti ai servizi alla persona;
- la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
- Viene anche disposta la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza.
- Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- il fermo delle attività nei cantieri edili.
- Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari; la chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.
- Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
- Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore. Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.
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