Cosa cambia con la riforma delle intercettazioni

Simona Olleni

Alessandro Serrano' / AGF - Andrea Orlando
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  • SUPERVISIONE DEL PM: Sarà il pubblico ministero - e non la polizia giudiziaria come previsto dalla precedente riforma - a dover selezionare il materiale per stabilire quali siano le intercettazioni di rilievo per le indagini e quelle, invece, irrilevanti. "Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dai personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini", recita un articolo del decreto.
  • PIÙ SPAZIO ALLA DIFESA: Gli avvocati difensori potranno avere accesso a tutto il materiale di intercettazione depositato, senza i limiti che invece stabiliva la riforma Orlando. I difensori "per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche" e "possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto".
  • NO RISCHI PER CRONISTA CHE PUBBLICA: Il giornalista che pubblica l'intercettazione non rischia più di essere incriminato per violazione di segreto d'ufficio. Restano sostanzialmente le regole in vigore oggi.
  • USO DEL TROJAN: Il 'virus-spia' Trojan potrà essere utilizzato per reati puniti con pene sopra i 5 anni commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica amministrazione.
  • DEPOSITO SOLO IN VIA TELEMATICA: Il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica.
  • ARCHIVIO DIGITALE: Nell'archivio digitale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, saranno custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni. Ogni eventuale accesso o rilascio di copie sarà annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche con indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
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