Criticare l’azienda per cui si lavora su Facebook può portare dritti, dritti al licenziamento per giusta causa. Non è così se lo si fa in una chat privata. A giugno la Cassazione si era pronunciata su una vicenda del 2012 stabilendo in modo definitivo che no, non ci si può lamentare del proprio datore di lavoro in un luogo pubblico quale è considerata la bacheca di Facebook. Un'altra sentenza di settembre ha specificato che le cose cambiano se si dà addosso al capo in una conversazione privata, quale deve essere considerata una chat (anche con più di due partecipanti). Per capire le differenze tra i due casi bisogna ricostruire le due vicende.
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L'impiegata
Una dipendente di una azienda di Forlì si sfogata così sulla propria bacheca di Facebook: “Mi sono rotta i coglioni di questo posto di merda e della proprietà”. Peccato che tra i suoi 'amici' ci fosse anche il legale della società. Risultato: licenziamento in tronco. La sanzione viene confermata il primo e secondo grado e ad aprile era arrivata anche la sentenza della Cassazione.
Il sindacalista
Una guardia giurata, dipendente di una società di sicurezza, si era riferito all'amministratore delegato dell'azienda usando parole offensive, in una conversazione nel gruppo Facebook del sindacato. La schermata della chat era stata stampata e inviata all'azienda da un anonimo e il sindacalista era stato licenziato. Il provvedimento era stato annullato dalla Corte d'appello di Lecce e la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda contro la decisione dei giudici di secondo grado: il dipendente dovrà essere reintegrato e risarcito.
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Le differenze tra le due vicende
Due casi che sembrano avere gli stessi presupposti, ma sono in realtà profondamente diversi: l'unica cosa che hanno in comune è l'uso di una piattaforma social.
Nel caso dell'impiegata “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone pertanto la condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo”. In sostanza scrivere una cosa sulla bacheca Facebook è come dirla in una piazza, con l'aggravante di non sapere quanta gente sta ad ascoltarci.
Nel caso del sindacalista, invece, la tutela della "segretezza" delle comunicazioni riguarda anche le mailing list, le newsgroup e le chat, da considerare "alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile". Per questo i messaggi diffusi all'interno di gruppi ristretti come le chat (anche collettive). Secondo la Cassazione, chat e mailing list devono essere considerate "corrispondenza inviolabile" e quindi sono incompatibili con la diffamazione" che presuppone "la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale". In particolare alla conversazione partecipavano gli iscritti al sindacato e bisogna considerarla "privata e riservata" e le parole usate "uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato". Non solo: sfogarsi in quel contesto, secondo i giudici, è "riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente".
I precedenti
Non è la prima volta che un dipendente perde il lavoro a causa di un utilizzo incosciente dei social network. Nel 2015 era toccato a una dipendente di una mensa scolastica di Nichelino, in provincia di Torino. La donna aveva condiviso sul profilo Facebook – con tanto di restrizioni legate alla privacy - il post di un politico contenente la foto di un piatto di polenta destinato agli alunni contenente un insetto. “Mah…io una polenta con aggiunta di scarafaggi non la mangerei volentieri”, aveva commentato la donna che guadagnava 370 euro al mese. Via dall’azienda.
Nel 2012, invece, un operaio abruzzese era stato adescato sul social dal proprio capo sotto mentite spoglie. Spacciandosi per una donna, il responsabile aveva appurato che l’uomo preferiva chattare con la signora invece di fare il suo lavoro. Anche in quel caso, la Cassazione aveva ritenuto giusto il licenziamento e l’investigazione, considerati anche i precedenti: “Il lavoratore – si legge nella sentenza – era stato sorpreso a telefono lontano dalla pressa cui era addetto”.
Un vademecum
Ma cosa si può scrivere e cosa no sui social? Il sito Workengo prova a stilare un vademecum in 4 punti:
- Intanto bisogna ricordarsi che Facebook in realtà è un luogo pubblico, e va trattato di conseguenza, con prudenza ed accortezza, evitando di pubblicare contenuti che possano nuocere all’immagine e reputazione della propria azienda.
- Denigrare il proprio datore di lavoro o superiori non è esattamente una mossa da Napoleone! Anzi, porta a un licenziamento in tronco pienamente in linea con l’articolo 2.105 del codice civile, che si instaura al momento dell’assunzione e decade solo quando il contratto di lavoro è cessato, e che prevede la fedeltà all’azienda.
- Anche usare troppo i social durante l’orario di lavoro non è una grande idea, dal momento che i computer ed i dispositivi se appartengono all’azienda, non danno alcun adito ad eventuali proteste sull’invasione della privacy, tipiche di chi contesta sanzioni o licenziamenti per l’eccesso di attività su Facebook o altri social.
- Se poi siete assenti da lavoro e pubblicate foto mentre fate aperitivo o siete al mare invece di essere sotto le coperte e stravolti dalla febbre come avevate assicurato, beh…non si può dire che il vostro licenziamento sia immotivato da molteplici punti di vista.