L'Unione europea sta studiando come regolamentare l'uso dei social media per la selezione del personale. Tra le possibili misure c'è l'obbligo, da parte delle aziende, di avvisare il candidato se i suoi profili sono sotto osservazione. Lo suggerisce Article 29 Working Party, l'organismo incaricato di indicare alla Commissione Europea le buone pratiche in tema di protezione dei dati. Non si tratta quindi di una proposta ma di linee guida. Che verranno vagliate dall'organismo presieduto da Jean-Claude Juncker.
Sempre più spesso, le aziende usano piattaforme e bacheche per raccogliere informazioni prima di un'assunzione o di una collaborazione. Da una parte – scrive la presidente di Article 29 Isabelle Falque-Pierrotin – le imprese hanno “il legittimo interesse” di tutelarsi. Dall'altra gli utenti hanno il diritto alla propria privacy. Serve quindi “una nuova cornice giuridica” (oggi assente) che combini l'uno e l'altro.
C'è differenza tra i social dedicati al lavoro o alla vita privata
“La visibilità degli account – si legge sul documento approvato lo scorso giugno – dipende dalle impostazione scelte dall'utente. Questo però non significa che i datori di lavoro possano utilizzare sempre i dati disponibili solo perché contenuti in un profilo pubblico”. Prima di spulciare le informazioni contenute sui social media, le aziende “dovrebbero valutare se l'account del candidato è legato alla sua attività lavorativa o usato per scopi privati”.
Per fare un esempio: con questo approccio (ancora da definire) sembra legittimato l'accesso a un social network come LinkedIn (dedicato alla propria rete professionale) ma non è detto che sia autorizzato quello a Instagram. Perché le foto scattate con famiglia e amici hanno poco a che fare con le caratteristiche da valutare prima di un'assunzione. In realtà, però, il confine è spesso più sfumato. E non sarà semplice definirlo.
Ci sarà comunque un obbligo di informazione
Le linee guida parlano di un accesso “permesso” solo ai dati “necessari e rilevanti” per capire “le performance del lavoro per il quale si è candidati”. Ad esempio “per appurare la presenza di eventuali rischi in caso di specifiche funzioni”.
Le imprese, comunque, “dovrebbero informare” (prima) l'interessato se i suoi profili social verranno monitorati. Per poi “cancellate le informazioni raccolte non appena diventi chiaro che il datore di lavoro non intenda avanzare un'offerta o in caso di rifiuto da parte del candidato”. Misure che valgono, specifica Article 29, anche se chi offre e chi chiede un impiego “stringono amicizia”.
Quelle dell'organismo europeo sono, appunto, linee guida. Mettono il tema sul tavolo ma non approfondiscono eventuali strumenti per controllare e punire le eventuali condotte illecite.