(Confoconsumatori - Confederazione generale dei consumatori ) - Dopo un anno e mezzo di battaglia per i quotisti del Fondo Olinda Intesa cede e offre un accordo. «Ai clienti informazione virtuale»
Milano, 1 febbraio 2016 – Il primo risultato concreto dopo oltre un anno e mezzo di battaglia. Confconsumatori, ancora in attesa dell’esito dell’esposto inviato a Consob lo scorso aprile contro la società di gestione Prelios SGR, continua a lavorare per i quotisti del fondo Olinda che hanno perduto circa il 60% del loro investimento iniziale. Nei giorni scorsi il gruppo Intesa Sanpaolo, incalzato dalle contestazioni degli avvocati di Confconsumatori riguardanti gli inadempimenti informativi nei confronti dei clienti, ha avanzato una prima proposta di risarcimento danni per i quotisti.
«Ciò che è importante sottolineare – dichiara l’avvocato Martino Bianchi di Confconsumatori Milano - è che l’offerta della banca conferma la presa di coscienza che le contestazioni sollevate sono fondate e che esistono validi motivi per un’azione giudiziaria. Diversamente, non verrebbe offerto alcunché dalla banca».
Ecco come l’associazione ha strappato l’accordo a Intesa. «Nel 2004 – spiega Martino Bianchi – Intesa Sanpaolo, come altri Istituti di Credito, ha venduto ai propri clienti consumatori le quote del fondo Olinda. Nel 2015, stante il rimborso parziale del valore delle quote, Intesa ha ricevuto dagli avvocati di Confconsumatori di Milano la contestazione della violazione nel 2004 dei propri doveri di informazione verso l’investitore così come previsti dal D Lgs 58/1998 (c.d. Tuf) e dal Regolamento Consob 11522/98. Così, l’Istituto ha proposto nei giorni scorsi un risarcimento danno, che prevede per ciascun quotista il recupero della perdita netta di capitale (con rinuncia ai guadagni maturati dal 2005 al 2012), oltre un contributo per le spese legali, se sostenute ».
Il quotista, dunque, può decidere di accettare l’offerta di Intesa Sanpaolo, recuperando interamente il capitale investito nel 2004 ma rinunciando ai guadagni percepiti, oppure può scegliere di rifiutarla e agire giudizialmente, previo tentativo di mediazione obbligatoria, confidando ragionevolmente, stante la proposta risarcitoria formulata, in un accordo transattivo più vantaggioso (ad esempio per ottenere anche gli interessi legali sull’importo investito nel 2004 quale lucro cessante equitativo).
«La banca in pratica ha fatto “informazione virtuale” e non reale nel 2004 – spiega Martino Bianchi – e comunque i documenti sottoscritti nel 2004 dall’investitore non soddisfano i requisiti previsti dal Tuf. La banca ha tentato di fare valere la prescrizione nel 2015 del diritto al risarcimento del danno subito a seguito dell’acquisto delle quote nel 2004 raccomandato dalla banca, ma sappiamo benissimo che la prescrizione di tale diritto decorre dal momento in cui si è manifestato il danno, ossia nel 2015».