La proposta di legge sulla legittima difesa è stata approvata dalla Camera con 225 voti favorevoli, 166 contrari e 11 astenuti. Ora il testo passerà all’esame del Senato. Con la nuova normativa potrebbe non essere punito chi, in casa, di notte, magari con bambini che dormono nella stanza accanto, reagirà in preda a ‘un grave turbamento’. Anche sparando. Per reagire a un assalto ‘violento, con minaccia e inganno', che mette a rischio la sua incolumità fisica e quella dei suoi cari.
Le tre fondamentali novità
La proposta di legge, qualora dovesse essere approvata in via definitiva dal Parlamento italiano, andrà a modificare gli articoli 52 e 59 del codice penale. Il primo riguarda proprio la legittima difesa mentre il secondo tratta le circostanze del reato.
Nelle ultime ore prima dell'approvazione alla Camera il testo ha subito due importanti modifiche attraverso due emendamenti. E' stata di fatto cambiata l'impostazione stessa della legge, andando non più solo ad incidere sull'articolo 59 del codice penale, ma anche sull'articolo 52. Infine, è stato approvato un ulteriore emendamento Pd, che dispone il pagamento delle spese processuali a carico dello Stato.
- I confini della legittima difesa (modifica dell'art 52 c.p) : viene specificato che si considera legittima difesa la reazione a un'aggressione in casa, in negozio o in ufficio commessa di notte o all'introduzione con violenza, minaccia o inganno. Resta comunque ferma:
- la necessità che vi sia proporzione tra difesa e offesa
- l'attualità del pericolo.
Già oggi si presume che vi sia proporzione se la difesa anche con armi riguarda un'aggressione domiciliare che mette in pericolo la propria o l'altrui incolumità oppure, ma in questo caso solo quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, se si difende il proprio patrimonio.
- Turbamento esclude colpa (modifica dell'art 59 c.p): nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa di chi spara se l'errore, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall'aggressore.
- Assistenza legale a carico dello Stato: nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per l'erario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017.
La spaccatura politica sul provvedimento
La maggioranza si è ricompattata per il voto sulla legittima difesa ma è fallita la mediazione con il centrodestra tentata dal Pd dopo l'accordo con Alternativa Popolare. Dopo il voto finale, i deputati di Fratelli d'Italia e della Lega hanno esposto cartelli con su scritto "la difesa è sempre legittima".
Forza Italia: una sua possibile apertura è stata stoppata alla vigilia del voto, il 2 maggio, dal leader Silvio Berlusconi."Purtroppo il Pd e le altre forze di maggioranza non hanno saputo - si legge in una nota - o voluto scrivere una legge che rispondesse davvero alle esigenze dei cittadini onesti, una legge in grado di tutelare le persone per bene, quando sono aggredite, quando vedono minacciata la propria incolumità, quella dei propri familiari, o i propri beni", afferma Berlusconi. Sono diversi i punti su cui Forza Italia non è d'accordo:
- Secondo Silvio Berlusconi con questa riforma si è invertito l'onere della prova. "Non si può chiedere alla vittima di dimostrare di essere una vittima".
- Aumenta la discrezionalità ai giudici. Per Forza Italia il testo approvato non dà una risposta al tema centrale del diritto alla difesa, "lascia alla discrezionalità dei giudici margini eccessivi".
L'opposizione della Lega: il Carroccio ha sempre spinto per aprire sempre di più le maglie della legittima difesa. Per Salvini e i suoi deve sempre essere riconosciuta a chi sorprende un ladro nella propria casa e nel proprio ufficio. La Lega durante la trattativa politica sul provvedimento si è battuta per l'approvazione di un emendamento che introducesse la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa in molti casi. Per questo motivo nel momento dell'approvazione del testo alla Camera è stata dura la reazione della Lega: "Il Pd tutela i delinquenti e umilia le vittime". Matteo Salvini è stato addirittura allontanato dalle tribune riservate al pubblico della Camera e accompagnato fuori, dopo che ha gridato "vergogna, vergogna".
Il voto contrario di Mdp: "Si tratta di una legge contraria ai principi garantisti ed è tecnicamente un bluff", spiega Arcangelo Sannicandro. Per il Movimento Democratico e Progressista la legge non era necessaria perchè l'ordinamento italiano regolamentava già bene la materia. "Siamo contrari ad una legge che incentiva la corsa all'autodifesa. Crediamo che si debba rispondere alla giusta esigenza di sicurezza dei cittadini con ben altri provvedimenti che investano di maggiori responsabilità lo Stato. In sintesi, sul territorio vogliamo piu' forze dell'ordine e meno cittadini armati".
Le motivazioni del voto contrario dei Cinque Stelle
Da dove nasce l’esigenza dell’intervento legislativo
La norma vuole dare al magistrato uno strumento in più per valutare con un proscioglimento tutti quei casi limite che ora finiscono con una condanna per eccesso colposo di legittima difesa che sussiste quando c’è una reazione eccessiva. Non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
In che senso la difesa deve essere “proporzionata”?
Se si viola la proporzionalità si cade nell’articolo 55, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione. Questo è comunque un “trattamento di favore” per chi eccede: la vittima di un furto che, eccedendo, uccida un ladro, invece di essere processato per omicidio volontario viene processato per omicidio colposo, punito meno severamente.
La modifica dell’art 59 c.p
Art 59:
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Il provvedimento va ad aggiungere un comma all'art. 59 in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all'art. 52, secondo comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:
- se l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico;
- se tale turbamento è causato dalla persona contro cui è diretta la reazione.
Il quadro normativo attuale
Al primo comma dell’art 52 ci sono i requisiti necessari affinché il caso rientri nella fattispecie della difesa legittima:
- l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
- la necessità della difesa;
- l'attualità del pericolo;
- l'ingiustizia dell'offesa;
- il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.
Art 52:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
Nel 2006, durante il governo Berlusconi, sono stati introdotti i commi due e tre che prevedono la legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata).
Per approfondire: