di Serenella Ronda
Roma - Approvato lo scorso primo agosto dal senato, con il via libera definitivo di oggi da parte della camera (346 sì e nessun voto contro), il ddl contro il reato di caporalato diventa legge. Il provevdimento introduce pene non solo per il 'caporale' ma anche per il datore di lavoro e le imprese che sfruttano il lavoratore: fino a sei anni di carcere (che possono arrivare fino ad otto se c'è violenza o minaccia) per chi commette il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Oltre al carcere, è punito anche con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, che possono arrivare fino a 2.000 euro per ogni lavoratore se vi è l'aggravante della minaccia o violenza. Queste alcune delle novità più importanti contenute nel provvedimento che si compone di 12 articoli ed è stato promosso da cinque ministeri: Politiche agricole, Giustizia, Lavoro, Economia e Interno.
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Ecco che cosa prevede il testo:
REATO DI CAPORALATO
Viene modificato l'articolo 603-bis del codice penale ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), che riscrive il reato di caporalato introducendo la sanzionabilità anche del datore di lavoro; si prevede l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori; viene prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
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LO SFRUTTAMENTO
Costituisce 'indice di sfruttamento' la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Infine, è prevista l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità.
CONFISCA OBBLIGATORIA
Saranno confiscati i beni e gli strumenti non solo utilizzati per commettere il reato, ma anche quelli che ne sono il "il prezzo, il prodotto o il profitto" a meno che non appartengano a persona estranea al reato. Il giudice può disporre il controllo giudiziario dell'azienda.
ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA
L'articolo 4 modifica l'art. 380 del codice di procedura penale, così che per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è obbligatorio l'arresto in flagranza.
RESPONSABILITA' DEGLI ENTI
La sanzione pecuniaria a carico dell'ente responsabile del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro).
INDENNIZZI PER LE VITTIME
Per la prima volta si estende il Fondo Antitratta anche alle vittime del caporalato.
RAFFORZATA LA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA'
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento 'Campolibero' e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso tempo, si stabilisce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.
SUPPORTO DEI LAVORATORI STAGIONALI
L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali nella raccolta dei prodotti agricoli. (AGI)