Napoli - Facebook non è tenuto a un controllo reventivo sulle informazioni contenute nelle sue pagine ma nel caso di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano morta suicida il 13 settembre dopo che alcuni suoi video hot che aveva girato con il cellulare erano diventati virali sui social. Il tribunale civile di Napoli Nord ha parzialmente rigettato il reclamo che Facebook Irleand aveva presentato il 4 ottobre scorso e ha dato ragione a Teresa Giglio, la madre di Tiziana. Il tribunale, presieduto da Marcello Sinisi, ha stabilito che i link e le informazioni su Tiziana, postate su diverse pagine del social, dovevano essere rimossi anche senza un preciso ordine da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria, come invece aveva invocato Facebook nel reclamo. Ha invece accolto la tesi del colosso americano relativamente al controllo preventivo che Facebook non è tenuto a fare su tutte le informazioni caricate sulle pagine.
Il reclamo di Facebook Ireland Ltd era per l'ordinanza emessa il 5 settembre dal giudice Monica Marrazzo, del Tribunale di Napoli Nord, con la quale si intimava la rimozione dei video e delle pagine create contro Tiziana Cantone. La 31enne si era rivolta al giudice con un ricorso d'urgenza per chiedere il diritto all'oblio e la cancellazione di tutti i link che riproducevano le scene sessuali di cui si era resa protagonista, da lei inviate ad alcuni amici in forma riservata via whatsapp ma finite sui social senza il suo consenso. Ventitrè pagine di reclamo nelle quali i legali di Facebook esponevano, quelli che erano, secondo loro, gli errori formali e di sostanza che rendevano necessaria la riforma dell'ordinanza. Gli avvocati avevano citato il decreto 70/2003 che recepisce nella normativa italiana la direttiva comunitaria sull'e-commerce, relativamente alla circostanza che il giudice riteneva che a fronte della notifica del ricorso, Facebook avrebbe dovuto rimuovere quei contenuti, senza però che ci fosse un ordine delle autorità competenti, necessario a loro giudizio. Per l'avvocato Portolano Cavallo, il social "in qualità di hosting provider, in base alla normativa vigente non è tenuta a esercitare una sorveglianza generalizzata sui contenuti pubblicati dagli utenti". Questa parte di reclamo è stata rigettata dal giudice questa mattina, che ha invece dato ragione alla madre di Tiziana Cantone, rappresentata dall'avvocato Andrea Orefice: quei link andavano rimossi senza un ordine specifico delle autorità.
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Nell'ordinanza oggetto del reclamo inoltre, il giudice monocratico, da un lato aveva dato ragione a Tiziana, obbligando Facebook, anche al pagamento delle spese per una circa pari a 320 euro oltre a 6.345 euro per compensi professionali, e dall'altro l'aveva condanna a rimborsare le spese a cinque siti citati in giudizio, Citynews, Youtube, Yahoo, Google, e Appideas, per circa 20mila euro. C'è invece ancora la parte penale dell'inchiesta sulla morte di Tiziana, per una ipotesi di istigazione al suicidio, dove a indagare è la procura di Napoli Nord. Mentre la Procura di Napoli, ieri, ha chiesto l'archiviazione della posizione dei quattro suoi amici ai quali erano pervenuti i video hot di Tiziana e che erano sospettati di averli divulgati sul web. Orefice in una nota poi si dice "soddisfatto della decisione dei giudici del Tribunale di Napoli Nord" . "L'ordinanza - spiega - scaturisce da una applicazione ragionevole e costituzionalmente orientata della normativa di riferimento. Viene affermato un principio di fondamentale importanza anche ai fini della tutela dei diritti di altre vittime di casi analoghi a quello di Tiziana, e cioè che Facebook e più in generale gli hosting provider hanno l'obbligo di rimuovere contenuti illeciti dal momento in cui avviene la segnalazione di tale illiceità da parte dei soggetti interessati, anche in mancanza di un espresso ordine da parte dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria". Nel caso specifico, aggiunge, "è stato accertato che Facebook aveva omesso di provvedere alla rimozione delle pagine incriminate, nonostante la loro illiceità le fosse stata resa nota con apposite segnalazioni da parte dei legali di Tiziana. Di qui la reiezione sul punto delle doglianze articolate nell'atto di reclamo.
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Per quanto riguarda invece l'affermazione del principio secondo cui gli hosting provider non possono essere ritenuti responsabili delle pubblicazioni illecite effettuate dai suoi utenti in assenza di una apposita e specifica segnalazione da parte degli interessati, lo stesso risponde allo stato della normativa vigente. Rispetto ad esso si pone comunque di estrema attualità il tema della responsabilità degli utenti stessi, di cui deve essere possibile la identificazione preventiva, per consentirne la punizione nel caso di comportamenti illeciti, violativi di diritti di terzi estranei al rapporto di utenza con gli hosting providers". I legali si augurano che Facebook "contribuisca, fornendone le generalità o altri elementi identificativi in suo possesso, all'individuazione degli autori delle pagine di cui è stata riconosciuta l'illiceità, che con le loro pubblicazioni hanno certamente contribuito in modo significativo alla diffusione capillare e globale delle informazioni che hanno portato alla associazione del nome di Tiziana Cantone al contenuto dei video incriminati". (AGI)